Art. 232

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[1]Fino a che non andra' in vigore il nuovo Codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena piu' grave, con l'ammenda fino a L. 2000.

[2]La pena e' dell'ammenda da L. 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art232 · fonte su Normattiva