Art. 232
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Fino a che non andra' in vigore il nuovo Codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena piu' grave, con l'ammenda fino a L. 2000.
[2]La pena e' dell'ammenda da L. 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva