Art. 24
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[1]Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a cio' destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, alla autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda sino a L. 500.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva