Art. 27

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[1]Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite, senza licenza del Ministro per l'interno, la raccolta e la detenzione di armi da guerra e delle armi tipo guerra, nazionali e straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di truppa.

[2]Tale licenza e', altresi', necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

[3]Per il trasporto delle armi stesse nell'interno del Regno e' necessario darne avviso al Prefetto.

[4]Il contravventore e' punito, ove il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 3000.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art27 · fonte su Normattiva