Art. 28
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[1]Salvo gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con anni.
[2]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
[3]I capi o promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva