Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con anni.

[2]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

[3]I capi o promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art28 · fonte su Normattiva