Art. 33
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[1]Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi non possono trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza.
[2]L'obbligo dell'avviso incombe anche al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell'interno del Regno.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva