Art. 35
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[1]E' vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario nel quale si muove.
[2]La licenza deve essere vidimata dalle autorita' di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere.
[3]La licenza non puo' essere rilasciata per campionario di armi da guerra.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva