Art. 35

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[1]E' vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario nel quale si muove.

[2]La licenza deve essere vidimata dalle autorita' di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere.

[3]La licenza non puo' essere rilasciata per campionario di armi da guerra.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art35 · fonte su Normattiva