Art. 38
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Il Prefetto ha facolta' di vietare la detenzione o conservazione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunziate a norma dell'articolo precedente alle persone ritenute capaci di abusarne.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva