Art. 40
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[1]Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia o indizio della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
[2]In caso di opposizione o resistenza, o quando vi sia stato celamento, si procede all'arresto dei colpevoli. Nel caso di celamento i colpevoli sono considerati in stato di flagranza anche se non siano presenti alla perquisizione o al sequestro.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva