Art. 43
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[1]Al minore non emancipato non puo' essere accordata la licenza di porto d'armi.
[2]E' pero' in facolta' del Prefetto di accordare licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il 16° anno di eta', che presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potesta', o la tutela e che dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva