Art. 45
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[1]Senza licenza del Ministro dell'interno non possono essere fabbricati, ne' tenuti in deposito, venduti o trasportati, dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego.
[2]La stessa licenza e' necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina.
[3]Il contravventore e' punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a L. 2000.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva