Art. 52
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[1]E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una Commissione tecnica.
[2]Nel regolamento saranno classificati in categorie tutti i prodotti esplodenti, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
[3]L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento del Ministro dell'interno, che ha carattere definitivo.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva