Art. 53
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[1]Salvo il disposto dell'art. 27 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
[2]La licenza non puo' essere concessa se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato.
[3]Questa disposizione non si applica, per gli esplosivi di transito, pei quali e' sufficiente la licenza del Prefetto della Provincia del confine per il quale i prodotti entrano nello Stato.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva