Art. 56
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[1]Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, ne' contro o lungo le vie pubbliche.
[2]E' vietato sparare mortaretti e simili.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva