Art. 57
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[1]E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione.
[2]Nel regolamento sono determinate le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva