Art. 61
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[1]I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestano la qualita' di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta e sia sfornito della carta d'identita'.
[3]Il contravventore all'obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo e' punito con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.
[4]I proprietari o amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopraindicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dall'autorita' locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda non inferiore a L. 3000.
[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva