Art. 62
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno sara' provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto ed esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonche' per il trasporto di tali sostanze.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva