Art. 62

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Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno sara' provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto ed esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonche' per il trasporto di tali sostanze.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art62 · fonte su Normattiva