Art. 63
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[1]Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle localita' e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.
[2]In mancanza di regolamento il podesta' provvede sulla domanda degli interessati.
[3]Gli interessati possono ricorrere al Prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se del caso, l'ufficio del Genio civile.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva