Art. 64
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Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del Genio civile, puo', anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podesta' che egli ritenga contrario alla sanita' o alla sicurezza pubblica.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva