Art. 69
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[1]Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.
[2]Sono, altresi', vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva