Art. 69

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

[2]Sono, altresi', vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art69 · fonte su Normattiva