Art. 71
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Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e' subordinata alla tutela del diritto d'autore, in conformita' alle leggi speciali.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva