Art. 72
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[1]Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al Prefetto della Provincia.
[2]Il Prefetto puo' proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato puo' ricorrere al Ministro per l'interno, che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal capo della Polizia, che la convoca e la presiede, dal direttore capo della Divisione polizia amministrativa e dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma.
[3]L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' sospendere la rappresentazione o declamazione gia' incominciata di qualunque produzione che per circostanze locali, dia luogo a disordini.
[4]Della sospensione deve essere subito dato avviso al Prefetto.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 20 giugno 1931 · versione 0 su Normattiva