Art. 73
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[1]Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche, ha obbligo di darne avviso scritto all'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.
[2]L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
[3]Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle, od eserciti il commercio di tali pellicole.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva