Art. 77

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato l'impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varieta' o cinematografici, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.

[2]Tale divieto e' esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art77 · fonte su Normattiva