Art. 77
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[1]E' vietato l'impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varieta' o cinematografici, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.
[2]Tale divieto e' esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva