Art. 79
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L'autorita' di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva