Art. 80
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[1]In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per l'incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombro del locale.
[2]Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva