Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli gia' incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva