Art. 83

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[1]E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

[2]Il contravventore puo' essere arrestato ed e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[3]E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e sotto l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

[4]I contravventori e coloro che, invitati, non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art83 · fonte su Normattiva