Art. 86

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[1]Non puo' essere data licenza per l'esercizio di scommesse.

[2]E' fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Compete esclusivamente alle societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi che fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano a nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui al precedente capoverso, una speciale autorizzazione delle societa' stesse.

[3]I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art86 · fonte su Normattiva