Art. 91
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[1]La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ciascun anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.
[2]Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva