Art. 94
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[1]L'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e' fissato, per ciascun Comune, dall'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, sentito il podesta'.
[2]Senza speciale autorizzazione del Prefetto, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita od al consumo di bevande alcooliche non puo' essere fissata prima delle ore 10 nei giorni feriali e delle ore 11 nei giorni festivi e l'ora di chiusura non puo' essere fissata oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre, ne' oltre le ore 22 dal 1° novembre al 14 maggio.
[3]Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, e' vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffe', bar, ristorante, albergo e simili.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva