Art. 95
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume e' vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni pubbliche.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva