Art. 97
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[1]La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre 8 giorni, senza avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, importa decadenza dalla licenza, che e' ritirata.
[2]La licenza e', altresi', ritirata se, decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, l'esercizio non sia stato riaperto.
[3]Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva