Art. 99
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[1]E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni e alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente.
[2]E' vietato di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai.
[3]Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.
[4]I Prefetti possono vietare, per ragioni di moralita' o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni 18.
[5]Sono applicabili le disposizioni del capoverso dell'art. 87.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva