Art. 11
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[1](Art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Quando il reddito di categoria B deriva da appalti o forniture tassabili una volta tanto ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione, di cui al primo comma dell'art. 8, deve comprendere il reddito degli appalti e delle forniture eseguiti nell'anno precedente. Se l'appalto o la fornitura non si e' esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sara' presentata nel termine dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il collaudo dell'appalto o il compimento della fornitura. Le stesse disposizioni si applicano per la dichiarazione dei redditi tassabili una volta tanto, derivanti da altre forme di attivita' industriali o commerciali, quando l'attivita' stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dall'ordinaria attivita' continuativa del soggetto.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva