Art. 12
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[1](Art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Quando il reddito di categoria, C/1 deriva da prestazioni di opera come amministratore giudiziario, curatore, liquidatore di aziende, arbitro ed altri simili uffici e la tassazione di esso ha luogo una volta tanto, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione, di cui al primo comma dell'art. 8, deve comprendere il reddito degli uffici espletati nell'anno precedente. Se l'ufficio non si e' esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sara' presentata dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'ufficio ha avuto compimento.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva