Art. 15

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[1](Art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)

[2]La dichiarazione e' presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o anche all'Ufficio del comune, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. L'ufficio distrettuale o l'ufficio municipale debbono, anche se non richiesti, rilasciarne ricevuta staccata da un registro a madre e figlia. La dichiarazione puo' anche essere spedita per posta all'ufficio distrettuale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sui modello della dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta dell'ufficio distrettuale o dell'ufficio municipale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale, comprovante la data della spedizione. Nessun'altra prova puo' essere addotta in contrasto o a complemento delle risultanze dei protocolli, registi ed atti degli uffici.

Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art15 · fonte su Normattiva