Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Le persone fisiche hanno il loro domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritte ai sensi delle disposizioni in vigore. Gli italiani residenti all'estero o in territori di oltre mare soggetti alla sovranita' dello stato hanno il domicilio fiscale nel comune di origine. Gli stranieri hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno la loro residenza ai sensi del codice civile, o la loro dimora da almeno un anno, o, in mancanza, nel comune in cui si produce il reddito; se il reddito si produce in piu' comuni, il domicilio fiscale e' stabilito nel comune in cui si produce il reddito piu' elevato.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva