Art. 17
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[1](Art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Gli enti collettivi hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale. Le societa', le associazioni e gli enti di ogni specie, che non hanno una sede legale, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attivita'.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva