Art. 19
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[1](Art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Quando concorrano particolari circostanze, l'Intendenza di finanza o, rispettivamente, il Ministero delle finanze possono consentire che il domicilio fiscale del soggetto sia stabilito in un comune diverso da quello indicato negli articoli 16 e 17.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva