Art. 2
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[1](Art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; dalle societa' di qualsiasi tipo; dalle associazioni in partecipazione; dalle imprese agrarie e collettive; dagli enti di fatto, nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonche' dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalita' proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalita' giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva