Art. 21
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[1](Art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, in relazione agli articoli 7 e 16 della legge 11 gennaio 1951, n. 25).
[2]La presentazione della dichiarazione unica non modifica la competenza dei diversi uffici per l'accertamento delle imposte sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari, secondo le norme vigenti. L'Ufficio che ha ricevuto la dichiarazione rimette i dati ed elementi in essa contenuti agli Uffici competenti per l'accertamento della imposta sui fabbricati.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva