Art. 23
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[1](Art. 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 25)
[2]L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette puo' tra smettere al contribuente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, in un termine non inferiore a quindici giorni. Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere e' punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 50.000.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva