Art. 25

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[1](Art. 1, 2° comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e art. 27, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945 n. 585).

[2]Sono abrogati il secondo comma dell'art. 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, nonche' gli articoli 1 a 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente testo unico.

Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art25 · fonte su Normattiva