Art. 25
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[2]Sono abrogati il secondo comma dell'art. 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, nonche' gli articoli 1 a 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente testo unico.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva