Art. 3
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[1](Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]Per i minori, gli incapaci e gli enti collettivi, la dichiarazione e' presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza, secondo la legge civile. Per le associazioni, gli enti e le ditte che non hanno personalita' giuridica ai sensi della legge civile, la dichiarazione e' presentata da coloro cui la rappresentanza spetta secondo la legge o lo statuto o, in difetto, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. In mancanza, sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, dell'ente o della ditta. Se piu' persone hanno l'obbligo della dichiarazione ai sensi del presente articolo, la presentazione fattane da una di esse esonera le altre.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva