Art. 4
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[1](Art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]La dichiarazione puo' essere fatta da un mandatario del soggetto. Il mandato deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di semplice lettera, e deve essere allegato alla dichiarazione. Quando vi sia un mandato rilasciato con atto pubblico o risultante da atto registrato, o pubblicato, o depositato presso pubblici uffici, il mandatario puo' indicare nella dichiarazione gli estremi dell'atto e della sua registrazione, pubblicazione o deposito, salvo ad esibirlo quando ne sia richiesto dall'ufficio.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva