Art. 5
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[1](Art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]I redditi, che, secondo le leggi vigenti, sono tassabili in via di rivalsa, devono essere dichiarati, tanto dal percipiente, quanto dalla persona che li corrisponde, la quale deve unire alla dichiarazione un elenco nominativo dei reddituari, con la specificazione delle somme pagate a ciascuno di essi.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva