Art. 7
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[1](Art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta. Il dichiarante, che non e' in condizioni di sottoscrivere, puo' far compilare la dichiarazione da persona di sua fiducia, la quale la firma, attestando che essa e' fatta alla presenza e per incarico dell'interessato. La dichiarazione puo' anche essere fatta oralmente al sindaco, al procuratore delle imposte o a chi ne fa le veci, i quali ne redigono verbale alla presenza del dichiarante.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva