Art. 8
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[1](Art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 585)
[2]La dichiarazione deve essere presentata dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le province, i comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonche' le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte dell'art. 2 e istituite dagli enti, sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo. Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la societa' o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura. Nei casi, previsti dall'art. 16 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di incorporazione o fusione di societa' o enti, la dichiarazione, corredata col bilancio di chiusura della societa' o ente cessato, deve essere presentata dalla societa' o ente incorporante o risultante dalla fusione entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 26 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva