Art. 9
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[2]La dichiarazione e' unica per tutti i redditi pertinenti al medesimo soggetto e deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonche', agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa. I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva