Art. 9

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[1](Art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, e art. 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25).

[2]La dichiarazione e' unica per tutti i redditi pertinenti al medesimo soggetto e deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonche', agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa. I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art9 · fonte su Normattiva