Art. 122-bis
(Verifiche e controlli). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita' terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all' efficacia dei programmi medesimi
Testo vigente dal 28 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva